..Ghigo..
2007-02-21 16:58:03 UTC
Sfatiamo il mito che comprando/prenotando i titoli di stato (BOT, BTP, CCT,
CTZ) non ci siano spese.
Copio incollo 1 intervento (non mio) dal Forum di INVESTIREOGGI
http://www.investireoggi.it/forum/b-o-t-b-t-p-o-obbligazioni-vt26718.html
Stesso Url accorciato
http://snipurl.com/1aw5d
acquistando in asta la banca non ti fa pagare commissioni,
..scusa ma non potevi scrivere nulla di più fuorviante e sbagliato.. e stai
tranquillo che non sei certamente il solo
[u]A) - Per i BOT è talmente palese che lo dice pure il ministero (e le
commissioni le trovi esplicite sul fissato bollato o come diavolo si chiama
ora) :
Ministero dellEconomia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione Seconda
VISTO il....
........
DECRETA:
Articolo 1
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle categorie di
soggetti che svolgono le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, a
breve, a medio e a lungo termine, anche se non partecipano direttamente alle
operazioni dasta o ai consorzi di collocamento.
2. Nel caso in cui il collocamento dei titoli avvenga attraverso un
consorzio di collocamento, i riferimenti al prezzo medio ponderato di cui
allarticolo 2 e al prezzo di aggiudicazione di cui allarticolo 3, si
intendono effettuati al prezzo di emissione stabilito dal Tesoro nel decreto
di emissione.
Articolo 2
1. Per quanto concerne i buoni ordinari del Tesoro, i soggetti di cui all
articolo 1, all'atto della prenotazione da parte della clientela, sono
tenuti a regolare i titoli al prezzo medio ponderato risultante dalle
operazioni d'asta ed a limitare le eventuali commissioni alla misura massima
indicata al successivo comma.
2. Il prezzo medio ponderato, che è reso noto con il comunicato stampa della
Banca d'Italia e pubblicato a cura del Ministero dell'Economia e delle
Finanze nella Gazzetta Ufficiale, è pubblicizzato nei locali aperti al
pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati,
contenenti anche lindicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo
a scadenza.
Nei suddetti avvisi deve essere altresì indicata la commissione da applicare
sull'operazione di sottoscrizione dei buoni.
L'importo massimo di tale commissione è stabilito, per ogni 100 euro di
capitale sottoscritto, come segue:
0,05 euro per i buoni aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni;
0,10 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni;
0,20 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 171 e 330 giorni
0,30 euro per i buoni di durata residua pari o superiore a 331 giorni.
3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta
assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro indica analiticamente, oltre il
capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi:
a. il prezzo medio ponderato risultante dall'asta di riferimento;
b. la ritenuta fiscale pagata sugli interessi, espressa sia in misura
percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;
c. la commissione applicata, espressa sia in misura percentuale sia in
valore assoluto rispetto al valore nominale;
d. il prezzo totale di vendita (comprensivo quindi dell'importo della
ritenuta fiscale e della commissione) ed il corrispondente tasso di
rendimento annuo.
B) - Per gli altri titoli di stato invece la cosa è occulta , robetta da
magliari di borgata...
...sempre dal decreto ministeriale...
Articolo 3
1. Per quanto concerne il collocamento dei titoli di Stato a medio e a lungo
termine, i soggetti di cui all'articolo 1 non addebitano commissioni sui
titoli assegnati alla clientela.
Sono inoltre tenuti a regolare i titoli al prezzo di aggiudicazione
determinato in asta maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data
di godimento della cedola a quella del regolamento.
2. Il prezzo di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'Italia tramite
comunicato stampa, è pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante
esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche
l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza.
3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta
assegnazione dei titoli di Stato a medio e a lungo termine deve indicare
analiticamente, oltre il capitale nominale dei titoli sottoscritti, i
seguenti ulteriori elementi:
-- se il cliente è un soggetto inciso dallimposta sostitutiva di cui all
articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239:
a. il prezzo di aggiudicazione;
b. il prezzo di aggiudicazione al netto dellimposta sostitutiva sullo
scarto di emissione maturato (c.d. prezzo per i soggetti nettisti);
c. i dietimi di interesse netti;
d. il prezzo totale di vendita (prezzo per i soggetti nettisti comprensivo
dei dietimi di interesse netti) ed il corrispondente tasso di rendimento
annuo;
-- se il cliente non è un soggetto inciso dallimposta sostitutiva di cui
allarticolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239:
a. il prezzo di aggiudicazione;
b. i dietimi di interesse lordi;
c. il prezzo totale di vendita (prezzo di aggiudicazione comprensivo dell
importo dei dietimi lordi) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo.
Articolo 4
1. Ai sensi dellart. 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, i soggetti di cui all'articolo 1 accreditano alla clientela
gli importi dovuti con una data di valuta coincidente con quella prevista
dai singoli decreti di emissione per i relativi pagamenti.
Articolo 5
1. I soggetti indicati nellarticolo 1 espongono in modo ben visibile nei
locali aperti al pubblico, non appena vengono resi noti dal Tesoro e dalla
Banca dItalia , le date di emissione dei titoli di Stato a breve, a medio e
a lungo termine ed il termine entro il quale i soggetti interessati possono
prenotare i titoli offerti dal Tesoro .
2. I soggetti indicati nellarticolo 1 informano con anticipo la propria
clientela della scadenza dei propri titoli e del termine entro il quale la
clientela stessa può prenotare i titoli offerti dal Tesoro.
Articolo 6
1. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità dellincidenza dei
costi dellattività di gestione e di amministrazione sul rendimento
effettivo dei titoli, i soggetti indicati nell'articolo 1 possono applicare
spese di gestione e di amministrazione nella misura massima di 10 euro a
semestre; limporto di tali spese viene pubblicizzato nei locali aperti al
pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati e
deve essere inoltre indicato nelle comunicazioni periodiche inviate alla
clientela.
Articolo 7
1. Per le operazioni di collocamento disciplinate dal presente decreto non
possono addebitarsi alla clientela oneri diversi da quelli indicati nei
precedenti articoli, fatti salvi quelli rivenienti dallapplicazione della
normativa fiscale in vigore.
Articolo 8
1. Gli avvisi da esporre nei locali aperti al pubblico, previsti dal
presente decreto, riportano in maniera chiara, con una veste grafica di
facile identificazione e lettura, gli elementi informativi di cui allo
schema allegato.
Articolo 9
1. Alle attività disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei
comportamenti previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle relative
disposizioni di attuazione, per i servizi e le operazioni in essi
disciplinati.
Articolo 10
1. Il decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13.7.1992, Serie generale, n. 163) e il decreto del
Ministro del tesoro 10 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15.3.2000, Serie generale, n. 62) sono abrogati.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, lì 12 febbraio 2004
IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE
..perchè sono magliari?
perchè sta scritto che non addebitano commissioni... che è vero
ma addebitano provvigioni nella misura di:
Provvigioni
0,20% per i CTZ,
Provvigioni
0,30% per i Cct,
Provvigioni
0,20% per il Btp triennale.
0,30% per il 5 anni,
0,40% per il Btp a 10 anni,
0,40% per il 15 anni.
come?
semplicemente camuffando il prezzo di asta
Il prezzo di asta è praticamente il prezzo di mercato del titolo offerto in
asta ( sono quasi sempre riaperture ) a cui viene sommata la provvigione -
che peraltro non compare da nessuna parte in modo esplicito
Basta controllare i prezzi di asta con il prezzo che il medesimo titolo
batte alle 11 circa.
http://www.investireoggi.it/forum/b-o-t-b-t-p-o-obbligazioni-vt26718.html
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CTZ) non ci siano spese.
Copio incollo 1 intervento (non mio) dal Forum di INVESTIREOGGI
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Stesso Url accorciato
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acquistando in asta la banca non ti fa pagare commissioni,
..scusa ma non potevi scrivere nulla di più fuorviante e sbagliato.. e stai
tranquillo che non sei certamente il solo
[u]A) - Per i BOT è talmente palese che lo dice pure il ministero (e le
commissioni le trovi esplicite sul fissato bollato o come diavolo si chiama
ora) :
Ministero dellEconomia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione Seconda
VISTO il....
........
DECRETA:
Articolo 1
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle categorie di
soggetti che svolgono le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, a
breve, a medio e a lungo termine, anche se non partecipano direttamente alle
operazioni dasta o ai consorzi di collocamento.
2. Nel caso in cui il collocamento dei titoli avvenga attraverso un
consorzio di collocamento, i riferimenti al prezzo medio ponderato di cui
allarticolo 2 e al prezzo di aggiudicazione di cui allarticolo 3, si
intendono effettuati al prezzo di emissione stabilito dal Tesoro nel decreto
di emissione.
Articolo 2
1. Per quanto concerne i buoni ordinari del Tesoro, i soggetti di cui all
articolo 1, all'atto della prenotazione da parte della clientela, sono
tenuti a regolare i titoli al prezzo medio ponderato risultante dalle
operazioni d'asta ed a limitare le eventuali commissioni alla misura massima
indicata al successivo comma.
2. Il prezzo medio ponderato, che è reso noto con il comunicato stampa della
Banca d'Italia e pubblicato a cura del Ministero dell'Economia e delle
Finanze nella Gazzetta Ufficiale, è pubblicizzato nei locali aperti al
pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati,
contenenti anche lindicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo
a scadenza.
Nei suddetti avvisi deve essere altresì indicata la commissione da applicare
sull'operazione di sottoscrizione dei buoni.
L'importo massimo di tale commissione è stabilito, per ogni 100 euro di
capitale sottoscritto, come segue:
0,05 euro per i buoni aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni;
0,10 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni;
0,20 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 171 e 330 giorni
0,30 euro per i buoni di durata residua pari o superiore a 331 giorni.
3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta
assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro indica analiticamente, oltre il
capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi:
a. il prezzo medio ponderato risultante dall'asta di riferimento;
b. la ritenuta fiscale pagata sugli interessi, espressa sia in misura
percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;
c. la commissione applicata, espressa sia in misura percentuale sia in
valore assoluto rispetto al valore nominale;
d. il prezzo totale di vendita (comprensivo quindi dell'importo della
ritenuta fiscale e della commissione) ed il corrispondente tasso di
rendimento annuo.
B) - Per gli altri titoli di stato invece la cosa è occulta , robetta da
magliari di borgata...
...sempre dal decreto ministeriale...
Articolo 3
1. Per quanto concerne il collocamento dei titoli di Stato a medio e a lungo
termine, i soggetti di cui all'articolo 1 non addebitano commissioni sui
titoli assegnati alla clientela.
Sono inoltre tenuti a regolare i titoli al prezzo di aggiudicazione
determinato in asta maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data
di godimento della cedola a quella del regolamento.
2. Il prezzo di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'Italia tramite
comunicato stampa, è pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante
esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche
l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza.
3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta
assegnazione dei titoli di Stato a medio e a lungo termine deve indicare
analiticamente, oltre il capitale nominale dei titoli sottoscritti, i
seguenti ulteriori elementi:
-- se il cliente è un soggetto inciso dallimposta sostitutiva di cui all
articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239:
a. il prezzo di aggiudicazione;
b. il prezzo di aggiudicazione al netto dellimposta sostitutiva sullo
scarto di emissione maturato (c.d. prezzo per i soggetti nettisti);
c. i dietimi di interesse netti;
d. il prezzo totale di vendita (prezzo per i soggetti nettisti comprensivo
dei dietimi di interesse netti) ed il corrispondente tasso di rendimento
annuo;
-- se il cliente non è un soggetto inciso dallimposta sostitutiva di cui
allarticolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239:
a. il prezzo di aggiudicazione;
b. i dietimi di interesse lordi;
c. il prezzo totale di vendita (prezzo di aggiudicazione comprensivo dell
importo dei dietimi lordi) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo.
Articolo 4
1. Ai sensi dellart. 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, i soggetti di cui all'articolo 1 accreditano alla clientela
gli importi dovuti con una data di valuta coincidente con quella prevista
dai singoli decreti di emissione per i relativi pagamenti.
Articolo 5
1. I soggetti indicati nellarticolo 1 espongono in modo ben visibile nei
locali aperti al pubblico, non appena vengono resi noti dal Tesoro e dalla
Banca dItalia , le date di emissione dei titoli di Stato a breve, a medio e
a lungo termine ed il termine entro il quale i soggetti interessati possono
prenotare i titoli offerti dal Tesoro .
2. I soggetti indicati nellarticolo 1 informano con anticipo la propria
clientela della scadenza dei propri titoli e del termine entro il quale la
clientela stessa può prenotare i titoli offerti dal Tesoro.
Articolo 6
1. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità dellincidenza dei
costi dellattività di gestione e di amministrazione sul rendimento
effettivo dei titoli, i soggetti indicati nell'articolo 1 possono applicare
spese di gestione e di amministrazione nella misura massima di 10 euro a
semestre; limporto di tali spese viene pubblicizzato nei locali aperti al
pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati e
deve essere inoltre indicato nelle comunicazioni periodiche inviate alla
clientela.
Articolo 7
1. Per le operazioni di collocamento disciplinate dal presente decreto non
possono addebitarsi alla clientela oneri diversi da quelli indicati nei
precedenti articoli, fatti salvi quelli rivenienti dallapplicazione della
normativa fiscale in vigore.
Articolo 8
1. Gli avvisi da esporre nei locali aperti al pubblico, previsti dal
presente decreto, riportano in maniera chiara, con una veste grafica di
facile identificazione e lettura, gli elementi informativi di cui allo
schema allegato.
Articolo 9
1. Alle attività disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei
comportamenti previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle relative
disposizioni di attuazione, per i servizi e le operazioni in essi
disciplinati.
Articolo 10
1. Il decreto del Ministro del tesoro 9 luglio 1992 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13.7.1992, Serie generale, n. 163) e il decreto del
Ministro del tesoro 10 marzo 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15.3.2000, Serie generale, n. 62) sono abrogati.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, lì 12 febbraio 2004
IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE
..perchè sono magliari?
perchè sta scritto che non addebitano commissioni... che è vero
ma addebitano provvigioni nella misura di:
Provvigioni
0,20% per i CTZ,
Provvigioni
0,30% per i Cct,
Provvigioni
0,20% per il Btp triennale.
0,30% per il 5 anni,
0,40% per il Btp a 10 anni,
0,40% per il 15 anni.
come?
semplicemente camuffando il prezzo di asta
Il prezzo di asta è praticamente il prezzo di mercato del titolo offerto in
asta ( sono quasi sempre riaperture ) a cui viene sommata la provvigione -
che peraltro non compare da nessuna parte in modo esplicito
Basta controllare i prezzi di asta con il prezzo che il medesimo titolo
batte alle 11 circa.
http://www.investireoggi.it/forum/b-o-t-b-t-p-o-obbligazioni-vt26718.html
Stesso Url accorciato
http://snipurl.com/1aw5d